Regole per il calcolo della tariffa

Eventuali riduzioni

da REGOLAMENTO TARI

 

Art. 11 – Rifiuti speciali
1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei 13 quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in conformità alle norme vigenti.
2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l’effettiva produzione di rifiuti speciali.
3. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione del MUD previsto per legge. In difetto l’intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l’intero anno solare.
4. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui sui si generano contestualmente rifiuti urbani e speciali.
5. Sono esclusi dall’applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.
6. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000

 


 

Art. 25. Riduzione tariffe per particolari condizioni d’uso delle utenze domestiche ed utenze non domestiche
1. La parte variabile della Tari è ridotta al 30% nel caso di utenze non stabilmente attive come di seguito specificato:
a) Abitazioni tenute a disposizione a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione, indicando la dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o comodato. Per tali utenze il numero minimo degli occupanti viene fissato in due unità.
b) Abitazioni non locate o non concesse in comodato d’uso gratuito, appartenenti a soggetti ricoverati presso case di cura, di riposo, comunità di recupero e istituiti penitenziari. Per tali utenze il numero degli occupanti viene fissato in due unità.
c) Locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, anche ricorrente non superiore a 183 giorni/anno, risultanti da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta.
2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. La superficie delle aree scoperte operative utilizzate per lo svolgimento di attività pertinenziali a quella principale, ai fini dell’applicazione del tributo viene conteggiata al 50% della superficie stessa. La superficie delle aree scoperte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande viene conteggiata al 25% della superficie stessa. La categoria del tributo applicata alle aree scoperte è la medesima di quella riferita all’attività principale o prevalente.
4. L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nembro valuterà annualmente l’assegnazione di sacchi gratuiti a particolari categorie di contribuenti.
5. Ai sensi dell’art. 9 bis della legge 23/05/2014, n. 80, viene applicata in misura ridotta di due terzi la TARI relativa ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), che percepiscono una pensione nei paesi di residenza.
6. In particolari situazioni di emergenza è facoltà del Comune deliberare annualmente ulteriori riduzioni ed esenzioni in aggiunta a quelle previste nel presente Regolamento.
7. Alle Utenze Domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in situ del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione della parte variabile pari al 20%.
a) La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, redatta su modello specifico messo a disposizione dall’ufficio tributi del Comune, attestante l’avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo.
b) L’istanza produce i propri effetti a decorrere dalla data di presentazione ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche che il Contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune per la cessazione dell’attività di compostaggio.
c) A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell’effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

 


 

Art. 26. Riduzioni per conferimenti di rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico con conseguente avvio al recupero
1. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti rientranti nell’allegato A è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa.
2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
3. La riduzione sarà percentualmente riconosciuta, nella misura massima del 30% della quota variabile della tariffa. Per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo Kd (coefficiente di produzione) della categoria corrispondente applicato ai fini della determinazione delle tariffe.
4. La liquidazione della riduzione della parte variabile sarà confermata a consuntivo, previa verifica da parte dell’ente gestore del servizio dell’effettivo avvio al recupero dei rifiuti. A tal fine, a pena di decadenza, gli interessati devono presentare all’ente gestore del servizio apposita richiesta corredata dallo stesso modello unico di denuncia (MUD) con l’indicazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti e con l’attività svolta dal medesimo entro la
scadenza indicata all’art. 11, comma 3. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
- il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
- i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati sui quantitativi dei rifiuti complessivamente prodotti suddivisi per frazione merceologica;
- i dati sui quantitativi dei rifiuti complessivamente prodotti suddivisi per frazione merceologica effettivamente avviati al riciclo con riferimento all’anno precedente quali risultanti delle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l’attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla dichiarazione presentata;
- i dati identificativi dell’impianto di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti.
La riduzione prevista dal presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo.
5. Alle utenze non domestiche che effettuano la scelta di non servirsi del gestore del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni, è riconosciuto il totale abbattimento della quota variabile della tariffa. Tale abbattimento sarà confermato a consuntivo, previa verifica da parte dell’ente gestore del servizio dell’effettivo avvio al recupero dei rifiuti. Il termine entro il quale le imprese devono comunicare al Comune la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta, è fissato al 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del termine di cinque anni. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta, la stessa deve intendersi come accolta.
6. Entro il 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione del MUD di ciascun anno, l’utenza non domestica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, deve trasmettere al comune la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente. In particolare, la documentazione deve contenere, almeno, le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla dichiarazione di uscita dal servizio;
f) i dati identificativi dell’impianto di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti.
Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui alla lett. a) del presente comma, il comune comunica l’esito della verifica all’utente.
7. La riduzione viene applicata mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo a quello cui si riferisce la documentazione di cui al comma 4, ovvero mediante rimborso dell’eventuale eccedenza pagata, in caso di incapienza.
8. Nel caso in cui risulti comprovato il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al servizio pubblico, in violazione delle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, si procederà al recupero della parte variabile per l’intero anno in cui si è verificato il conferimento con applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e degli interessi nella misura di legge.

 


 

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica si applica una riduzione nel seguente modo:
a) Per quanto concerne le Utenze Non Domestiche: Riduzione 30% Parte Variabile;
b) Per quanto concerne le Utenze Domestiche: Riduzione 60% Parte Variabile;
2. La Tari è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

 


 


Art. 28. Cumulo di riduzioni
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione della riduzione precedentemente considerata.

Atti di approvazione delle tariffe

Regolamento TARI

Modalità di pagamento

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite

L’unica modalità di pagamento accettata per il versamento del tributo TARI al Comune di Nembro è il modello F24 che è sempre allegato a tutti i documenti TARI che vengono emessi e spediti (Avviso, Sollecito o Accertamento) secondo le disposizioni di cui all’art 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si specifica inoltre che il versamento del tributo a mezzo F24 è gratuito (non ci sono spese di commissione per procedere con il pagamento)

 

Scadenza dei pagamenti

Le scadenze di pagamento della TARI definite dal Comune di Nembro per l'anno 2024 sono:

  • 1^ Rata entro il 17/06/2024
  • 2^ Rata entro il 16/12/2024
  • Rata Unica entro il 16/09/2024

L'intero importo della TARI dovuto potrà essere versato in una rata unica entro il 16 settembre 2024.

Le bollette per il pagamento della TARI sono inviate direttamente dall'Ufficio Tributi Comunale al contribuente, tramite posta ordinaria.

Per informazioni, contattare l'Ufficio Tributi Comunale: 035 471 317 - simone.perletti@nembro.net

 

Informazioni per omesso pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto
 

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di pagamento viene inviato un sollecito bonario, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento tributario.

La percentuale della sanzione in caso di accertamento è il 30%;

Il tasso di interesse relativo all'Anno 2023 è di 5%.

Segnalazioni errori importi

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile
 

Le modalità per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa sono le seguenti:

  1. Recarsi presso l’Ufficio Tributi;
  2. Telefonare all’Ufficio Tributi;
  3. Scrivere e-mail all’Ufficio Tributi

(In allegato modulo per richiesta rimborso TARI)

Documenti di riscossione online

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
 
Il Comune di Nembro provvede alla consegna cartacea degli avvisi di pagamento presso la propria residenza o presso altro recapito indicato nella denuncia originaria o di variazione, ad oggi non è ancora possibile richiedere la ricezione in via continuativa degli avvisi di pagamento in formato elettronico, è tuttavia possibile richiedere la ricezione di un determinato avviso di pagamento specifico via mail (per esempio nel caso in cui l’avviso non sia mai stato recapitato in forma cartacea).

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